segreteria@flaicgiltorino.it

Permessi legge 104/1992

PRESSO I NOSTRI UFFICI FACCIAMO LE DOMANDE PER LA LEGGE 104/1992

Cosa sono i permessi della Legge 104/1992

_____

 

Sono dei permessi che spettano ai lavoratori dipendenti che:

  • sono disabili,

  • hanno dei figli (naturali, adottati o affidati) disabili,

  • hanno il coniuge, parte dell’unione civile, convivente di fatto, parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili,

  • hanno parenti e agli affini di terzo grado con disabilità grave, ma soltanto se i genitori, il coniuge, la parte dell’unione civile o il convivente di fatto della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

 

La disabilità dev'essere grave.

 

 

Requisiti

_____

 

- lavoratori dipendenti,

- la persona disabile dev'essere riconosciuta dalla commissione integrata Asl/Inps di appartenenza,

- la presona disabile non dev'essere ricoverata a tempo pieno.

 

 

Come vengono usufruiti i permessi

_____

 

I lavoratori che si trovano nelle situazioni sopra descritte hanno il diritto a tre giorni di permesso mensile, che possono essere usufruiti anche frazionati ad ore.

 

Alternativamente:

 

- possono usufruire di riposi orari retribuiti (1 ora per orari fino a 6 ore giornaliere, 2 ore per orari di 6 o più ore):

  • i lavoratori disabili;

  • i genitori di figli disabili (naturali, adottati o affidati) minori di tre anni.

 

- prolungamento del congedo parentale Inps, pagato al al 30% della retribuzione:

  • per i bambini fino a 12 anni di età.

 

 

Note

_____

 

1 - Un lavoratore con disabilità che ha il diritto ai permessi della Legge 104 può essere assistito da un altro lavoratore che benefici dai permessi.

 

2 - Un lavoratore può assistere più persone disabili, cumulando più permessi, a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, un parente, un affine entro il primo grado o entro il secondo grado, nella situazione in cui uno dei genitori, il coniuge, la parte dell’unione civile o il convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni, siano affetti da patologie invalidanti, siano deceduti o mancanti.