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Risoluzione rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo e revoca del licenziamento

Obbligo ai versamenti contributivi

 

Con il messaggio n.528 del 2021, l'Inps analizza gli adempimenti e i versamenti contributivi a carico del datore di lavoro nei casi di interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e di revoca del licenziamento. Nei casi quindi, di interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e di revoca del licenziamento, il datore di lavoro e' tenuto al versamento rispettivamente del ticket di licenziamento e delle quote del TFR maturate dal lavoratore a decorrere dalla data del licenziamento revocato e durante il periodo di integrazione salariale, al Fondo di Tesoreria.

 

Fonte: Inps del 05/02/2021

Provvedimento: msg. Inps n. 528 del 05/02/2021

 

 

La validità dell'accordo collettivo aziendale

 

Il messaggio INPS n.689 del 2021 - Indennità di disoccupazione NASpI e risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale chiarisce che gli accordi collettivi, ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro durante il blocco dei licenziamenti, possono essere sottoscritti anche da un solo sindacato comparativamente più rappresentativo a livello nazionale, con l’adesione all’accordo da parte del lavoratore, con diritto di accesso alla NASpI qualora sussistano tutti gli altri requisiti previsti dalle norme in materia.

 

Fonte: Inps del 17/02/2021

Provvedimento: msg. Inps n. 689 del 17/02/2021

 

Admin, 09/02/2021, aggiornamento 20/02/2021